Tesseramento Come Tecnico - Accordo tipo

L'’impegno del nostro direttivo è quello di essere a stretto contatto degli allenatori, degli associati perché trovino motivo di crescita nell’associazione, e cercare di coinvolgere i non iscritti offrendo loro nuovi  stimoli per associarsi, come siamo pronti a recepire i suggerimenti che ci vengono proposti. Iniziando la nuova stagione si cerca e si trova squadre da allenare, accordi tecnici da programmare ed economici da sottoscrivere, per questo, pensiamo di fare cosa gradita, fornire alcuni suggerimenti in merito alla sottoscrizione degli accordi economici per evitare situazioni controverse nel caso di uno spiacevole esonero.

Al momento dell’assunzione, prima di iniziare qualsiasi attività sportiva, è obbligo:

a-    fare la richiesta di tesseramento come tecnico valido per una sola stagione sportiva;
b-    sottoscrivere l’'accordo economico.
 
Tesseramento
Richiesto con modulo di colore bianco “Richiesta emissione tessera di tecnico”, da compilare in ogni sua parte, compresa la qualifica e l’incarico all’interno della società, sottoscritto dall’Allenatore e dal Presidente della Società stessa e depositato con l’accordo economico.
Se il tesseramento venisse inoltrato senza accordo economico, dove è richiesto il deposito obbligatorio, la pratica non verrà inoltrata al settore tecnico venendo quindi ritenuta nulla. Per gli allenatori che conducono squadre di seconda categoria e del Settore Giovanile, il tesseramento va inviato direttamente al Settore Tecnico a Coverciano.

 Accordo economico
1- Definizione del compenso: l’incarico può essere a titolo oneroso o gratuito; l’importo stabilito fra le parti deve essere riportato sull’accordo come “premio di tesseramentoo accordo economico” solo con una di questa definizioni può essere risarcito in caso di esonero, altrimenti cessa con l’esonero o le dimissioni.
2-La forma: deve essere scritta, da redigere in conformità all’ ACCORDO TIPO fra Società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e Allenatore Dilettanti, su carta intestata come da modello allegato. I compensi pattuiti con accordi verbali, o fuori dall’accordo tipo, in caso di vertenza economica, non vengono riconosciuti dal Collegio Arbitrale.
3- Numero esemplari: da compilare su carta intestata della Società in tre originali, 1° per l’allenatore, 2° per la Società, 3° per il deposito, (una 4° copia per A.I.A.C. se Socio).
4- Importo massimale: vanno rispettate le cifre massimali per categoria stabilite dall’accordo A.I.A.C. – Lega Nazionale Dilettanti come da tabella riportata.

Premi di tesseramento annuali

La Lega Nazionale Dilettanti, su forte sollecitazione dell’Aiac, ha deciso i nuovi massimali.

  • Campionato Nazionale Serie D € 18.000,00
  • Campionato di Eccellenza € 10.000,00
  • Campionato di Promozione € 8.000,00
  • Campionato di 1ª Categoria € 5.000,00
  • Campionato di 2ª Categoria € 2.500,00
  • Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A” € 15.000,00
  • Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B” € 8.000,00
  • Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” € 28.158,00
  • Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2” € 12.000,00
  • Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B” € 7.500,00
  • Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A € 3.000,00
  • Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2 € 2.000,00
  • Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque € 2.000,00
  • Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 3.000,00
  • Campionato Juniores Nazionale € 4.000,00
  • Campionato Juniores Regionale € 3.000,00
  • Allenatore “squadre minori” € 2.500,00
Inoltre per gli allenatori professionisti che operano nei dilettanti il massimale sale a € 28.158,00 

Cambia anche l’obbligo di deposito del contratto che ora è a carico della società, che dovrà depositarlo entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo economico dovrà essere accompagnato dalla richiesta di tesseramento che la società deve rilasciare al tecnico interessato.

L’accordo per una cifra superiore ai massimali non verrà riconosciuta in caso di ricorso al Collegio Arbitrale e comporterà il deferimento alla Commissione Disciplinare per stipula di accordo non regolamentare.

5- Numero rate: la cifra complessiva pattuita può essere suddivisa in un massimo di dieci rate.
6- Rimborsi chilometrici o a piè di lista: se pattuite eventuali rimborsi quantificate la cifra in base alla distanza e alle spese da sostenere (costo benzina, rimborso autostrada, ristoranti, etc.), tali rimborsi cessano di essere erogati al momento di un eventuale esonero o dimissioni da parte dell’allenatore.
7- Deposito: Gli accordi economici (onerosi o gratuiti) formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, devono essere depositati presso le  Divisioni o i Comitati diappartenenza, (C.R.L. per le società di eccellenza, promozione e prima categoria lombarde) unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di emissione tessera di tecnico e della ricevuta di versamento della quota annuale valida per la stagione di richiesta del tesseramento al S.T..

Gli accordi economici degli allenatori delle Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.


Esonero o dimissioni
L’esonero deve essere comunicato per scritto, se viene comunicato verbalmente, va richiesto alla società di farlo in forma scritta. Se la Società non soddisfa la richiesta, si scrive una raccomandata alla medesima dove si comunica la presa d’atto dell’esonero e che si rimanere a disposizione fino al termine della stagione come da accordo sottoscritto e in conformità dell’incarico stabilito nel tesseramento. Con l’esonero i compensi devono essere corrisposti tutti come pattuito. In caso di dimissioni, da comunicare per scritto, si ha diritto al pagamento di quanto spettante solo fino al momento delle dimissioni stesse.

Ricorsi al Collegio Arbitrale
Se la società non rispetta il pagamento delle spettanze si può fare ricorso al Collegio Arbitrale seguendo le modalità stabilite e chiedendo il pagamento della cifra non percepita del premio di tesseramento, gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Prima di ricorrere al Collegio Arbitrale si procede al tentativo di sollecito e ricomposizione bonaria della controversia. In caso di ricorso al Collegio Arbitrale, debitamente firmato, va allegata tutta la documentazione necessaria. Il ricorso al Collegio può essere presentato fino al 30 giugno della stagione successiva a quella in cui si è firmato l’accordo. Se nel frattempo si trova accordo soddisfacente con la controparte, la vertenza in atto può venire a cessare dopo la comunicazione liberatoria da parte dell’allenatore.

Allegato:

Contratto_di_prestazione_sportiva_allenatore_-_AIAC_VI.doc

Fac-simile raccomandata A.R.


A.I.A.C. Sezione di Vicenza