REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Si porta a conoscenza di tutti gli associati che è stato finalmente colmato un vuoto normativo relativamente al funzionamento del Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti competente per dirimere le controversie tra allenatori e società dilettantistiche. Ciò è avvenuto recentemente con la stesura di un apposito regolamento che entrerà in vigore a partire dal 05 luglio 2017 (giorno successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale).

Si riporta di seguito la normativa di cui sopra.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE F.I.G.C. PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI {L.N.D.) ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO {A.I.A.C.)

TITOLO I - Sede del Collegio Arbitrale e competenza

ARTICOLO 1

Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma e decide le controversie tra gli allenatori e le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

Ai fini della competenza del Collegio Arbitrale, rileva l'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva in cui è sorto il rapporto oggetto del ricorso.

TITOLO II - Norme procedurali

ARTICOLO 2

Il procedimento è introdotto con ricorso. Il ricorso deve:

a) essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio e/o sede legale, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

b) contenere l'esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;

c) essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico {PEC) . Una copia del ricorso, unitamente alla copia dei documenti allegati, deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

La mancata osservanza dei punti precedenti determina l'inammissibilità del ricorso che, rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente a cura del Segretario del Collegio.

L'inammissibilità del ricorso non impedisce la sua eventuale riproposizione.

ARTICOLO 3

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, nell'ordine in cui pervengono, un numero di protocollo progressivo.

Entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, la Segreteria invia alle parti una comunicazione con la quale concede alla parte resistente un termine di dieci giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione per la formulazione di eventuali controdeduzioni e per la produzione di eventuali documenti. Nel caso in cui la parte resistente proponga domanda riconvenzionale la Segreteria concede alle parti ricorrenti un termine di dieci giorni per la formulazione di difese e per il deposito dei documenti.

Le comunicazioni e le notificazioni a cura delle parti di cui al comma precedente devono essere effettuate nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 2 lettera c) .

Il termine che scade di sabato o di giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo .

Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni, né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere.

La Segreteria del Collegio, su indicazione della Presidenza, cura l'assegnazione dei procedimenti ai due Arbitri, che insieme al Presidente, andranno a comporre il Collegio.

Un arbitro dovrà essere scelto tra i nominativi contenuti nell'apposito elenco predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'altro tra i nominativi contenuti in quello predisposto dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Dal momento della loro designazione, gli Arbitri possono prendere visione e ottenere copia digitale degli atti della controversia.

ARTICOLO 4

Il Collegio decide la controversia sulla base degli atti e dei documenti ritualmente offerti in comunicazione dalle parti. Può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa- anticipata dal richiedente- sarà posta a carico della parte soccombente.

Il Collegio dovrà informare la Procura Federale nel caso in cui, dagli atti del procedimento, emergano violazioni di disposizioni federali.

ARTICOLO 5

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

Le motivazioni scritte del dissenso vanno inserite in busta chiusa, siglata dall'Arbitro dissenziente e con il timbro del Collegio.

Il lodo, redatto per iscritto e sottoscritto dagli Arbitri e dal Presidente del Collegio deve essere trasmesso, a cura della Segreteria, alle parti tramite PEC o Raccomandata A/R entro 30 giorni dalla riunione, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e, in caso di violazione dei relativi obblighi, di quanto disposto dall'art.8, comma 9, del CGS.

La pubblicazione dei lodi avverrà attraverso il Comunicato Ufficiale LND che sarà inviato alle segreterie LND e AIAC.

Una volta notificato alle parti interessate, il lodo emesso sarà trasmesso anche alla competente articolazione della LND a cui appartiene la Società interessata al lodo.

Titolo III - Efficacia del lodo

ARTICOLO 6

Il lodo è definitivo, inappellabile ed ha efficacia vincolante tra le parti.

Titolo IV - Disposizioni finali

ARTICOLO 7

Nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento non sono dovuti agli Arbitri né onorari, né compensi, intendendosi il relativo incarico a titolo gratuito, salvo diversa previsione da parte della Lega Nazionale Dilettanti di concerto con l' AIAC.

Nulla può essere liquidato dal Collegio per onorari e competenze a difensori o procuratori, eventualmente nominati dalle parti.

ARTICOLO 8

Le somme di cui all'art. 4 1° co. del presente regolamento saranno versate alla L.N.D. che, d'intesa con l' AIAC, provvederà alla loro destinazione al CTU.

Titolo V - Disposizione transitoria

ARTICOLO 9

Il presente regolamento entrerà in data 05 luglio 2017.

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Associazione Italiana Allenatori Calcio
Sezione di Vicenza

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