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Art.38 – Preclusioni e sanzioni

1.      I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dagli accordi collettivi con l’associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC (Tale possibilità è riservata ai soli direttori tecnici e allenatori di Prima e Seconda Categoria presso società sia della L.N.P. che della L.N.D., esonerati prima della prima gara ufficiale di campionato - n.d.r.) nonché per quanto previsto dal Comma 2 dell’Art. 30 (possono trasferirsi, presso federazioni estere, nella stessa stagione sportiva, i tecnici tesserati in Italia il cui rapporto con la società sia giunto a risoluzione - n.d.r.). Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con un’altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre, i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti, possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell’ambito delle società appartenenti alla medesima Lega Nazionale Professionisti con l’incarico di responsabile della prima squadra.

2.      Ai tecnici è fatto divieto di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3.      Ai tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4.      Ai tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del S.T.                                             .

5.      Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito degli eventuali giudizi disciplinari,può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

  6.      La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, comporta     l’adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

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