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Le responsabilità giuridiche dell'allenatore
di Giammario Schippa
L'allenatore di calcio, a prescindere dal rapporto di natura professionistica o dilettantistica o di volontariato puro che lo lega alla società sportiva, non può ignorare di svolgere unattività piuttosto complessa che cela, spesso, molte incognite. Nellesercizio della pratica sportiva del gioco del calcio, in allenamento o in gara, si possono verificare situazioni, originate da scontri e circostanze di gioco o da cause diverse ed accidentali, che potrebbero produrre degli eventi pregiudizievoli per lincolumità degli atleti e/o di terzi estranei. Quando levento dannoso si è concretizzato, si tratterà di verificare se sia in qualche modo riferibile alla condotta attiva od omissiva dellallenatore, al fine di individuarne leventuale responsabilità sotto il profilo civile, penale o semplicemente sportivo ed etico. La giurisprudenza di legittimità sembra voler allargare sempre di più i casi in cui sarebbero configurabili i reati di lesioni personali e di lesioni personali colpose nellambito della pratica sportiva. Lallenatore sportivo, infatti, acquisisce delicate responsabilità civili e penali derivanti dal ruolo ricoperto e dallattività svolta, soggetta ai principi giuridici dellordinamento statale, al di là dellautonomia dellordinamento sportivo. Da qui la particolare e costante attenzione da parte dei dirigenti delle società ed associazioni sportive e delle varie Federazioni, degli stessi atleti e, soprattutto, degli istruttori sportivi, attraverso la propria Associazione (AIAC).
Responsabilità verso i giovani La responsabilità che genera le maggiori preoccupazioni è certamente quella derivante dalla vigilanza sugli allievi minori di età. Esistono due tipi di responsabilità giuridica, in relazione al tipo di norma di legge che viene violata: la responsabilità penale e la responsabilità civile. La responsabilità penale si ha allorché si commetta un reato e la legge prevede lerogazione di una pena che può implicare restrizione della libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda). Il reato è disciplinato negli elementi e determinato nei fatti dalla legge, ha carattere personale e deve atteggiarsi a fatto tendenzialmente colpevole. Occorre tuttavia ricordare che vi può essere una concorrente responsabilità di chi ha un dovere di vigilanza e custodia sui ragazzi. In caso di omissione si risponderà del reato a titolo di dolo se lomissione è volontaria ed a titolo di colpa se lomissione è colposa. Le principali ipotesi di reato che si possono configurare nellambito della pratica sportiva sono: 1) la morte o lesioni personali in danno di un calciatore; 2) labuso sessuale; 3) labuso dei mezzi di correzione; 4) lingiuria; 5) la diffamazione. La responsabilità civile si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato un danno a terzi, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato. La responsabilità civile viene, a sua volta, suddivisa in due categorie. Diretta: quando il responsabile ha lui stesso provocato il danno, oppure non ha impedito, con il proprio comportamento che unaltra persona lo provocasse; indiretta: quando si è chiamati a rispondere di un fatto compiuto da altra persona o cosa di cui si risponde giuridicamente (per es. la casa o lautomobile). Il danno da risarcire consiste in danno patrimoniale quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed in cosiddetti danni non patrimoniali che attengono a sofferenze patite, danni alla vita di relazione, alla salute, ecc., il cui ammontare viene stabilito dal Giudice. Gli artt. 2046, 2047 e, per i minori, lart. 2048 del c.c. cercano di individuare, dal punto di vista dellattribuzione della responsabilità, il soggetto che risponde quando lautore di un danno è un soggetto incapace di intendere o di volere. Per il danno cagionato da bambini molto piccoli e da adulti incapaci, lart. 2047 c.c. dispone che In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dellincapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. È questa la cosiddetta culpa in vigilando. Tale norma può essere applicata nel caso di allievi in tenera età, quali quelli affidati alla Scuola calcio (ovvero ad atleti più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli portatori di handicap). La responsabilità dellallenatore è presunta e riposa sullomessa vigilanza dei minori, in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale eventualità. Il bambino incapace di intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità. I minori che non sono incapaci di intendere o di volere sono responsabili in proprio e la responsabilità dei genitori e dei precettori e dei maestri darte è solo aggiuntiva. La giurisprudenza ha esteso lelencazione delle persone responsabili, di cui allart. 2048 c.c., purché sussista il potere di direzione e controllo sugli atti degli allievi, a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di insegnanti e di vigilanza dei minori, tra cui gli allenatori sportivi. Il dovere di vigilanza dellallenatore va commisurato alletà ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. È da ritenere, anche se vi è giurisprudenza non unanime, che la responsabilità sussiste tanto nellipotesi di atti dannosi compiuti dagli allievi nei confronti di terzi quanto nellipotesi di danni che gli allievi possano procurare a se stessi con la loro condotta. Lallenatore sportivo è responsabile del danno causato dallallievo a sé medesimo durante la lezione, a meno che non dimostri che il gesto autolesivo si sia svolto con imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile ogni suo intervento. La legge prevede comunque la non responsabilità di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso e di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo. Come si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, nel caso dellinsegnante vige il principio della presunzione di colpa, essendo posto a suo carico di dimostrare il contrario. Il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli allenatori, prevede quindi una responsabilità aggravata a loro carico, in quanto essa si basa sulla presunzione, sia pur relativa, di colpevolezza per un negligente adempimento dellobbligo di sorveglianza sugli allievi. La presunzione di colpa di cui allart. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile nel caso in cui lallievo sia persona maggiore detà.
Esenzione di responsabilità Che deve fare allora lallenatore per andare esente da responsabilità? Deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato materialmente presente tra i bambini e, in secondo luogo, di aver utilizzato tutti gli accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti. Ad esempio lallenatore che, per forza maggiore, debba assentarsi dal campo, è tenuto a farsi sostituire o da altro collega o da personale ausiliario. In nessun modo la squadra può essere affidata ad un allievo. Un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un allenatore per incidente avvenuto fuori dallimpianto sportivo, qualora lallievo (minore) sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare preavviso. Vi sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli allenatori: quello temporale e quello territoriale. I limiti temporali si riferiscono allorario in cui lallenatore esercita la propria attività e la vigilanza sui minori ad esso affidati. Lallenatore non solo deve trovarsi nellimpianto sportivo prima dellinizio dellallenamento per assistere allingresso dei suoi allievi, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine dello stesso, con lobbligo di accompagnare, alla fine dellorario, gli allievi fino alluscita dallimpianto sportivo. Il limite territoriale è costituito normalmente dallimpianto sportivo e dalle sue pertinenze. I compiti di organizzazione e controllo spettanti alla società sportiva portano a configurare altre possibili ipotesi di responsabilità. La società è, infatti, tenuta a garantire la sicurezza delle attrezzature e dellimpianto sportivo, al fine di evitare possibili fonti di rischio ed a predisporre adeguate misure organizzative, adottando al riguardo i provvedimenti appropriati (può essere il caso, per esempio, di una insufficiente o inadeguata regolamentazione dellavvicendamento degli allievi in campo per lallenamento con lo stesso allenatore, non assicurando la continuità nella vigilanza dei primi atleti negli spogliatoi). In base allart. 2049 c.c. la società sportiva può essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni subiti dallallievo per fatto illecito dellallenatore, posto in essere nellesercizio delle incombenze cui è adibito. Per escludersi la responsabilità della società sportiva, questa dovrà provare che non sussistono i presupposti di cui allart. 2049 c.c. e quindi che il danno non è riferibile alle mansioni dellallenatore oppure che esso è riferibile unicamente alla sua sfera privata. Gli allenatori hanno un potere di direzione, controllo tecnico e disciplinare dellatleta. Il loro comportamento dovrà considerare sia la pericolosità dello sport praticato sia le capacità e le facoltà di apprendimento dellallievo. Una responsabilità sarà ravvisabile quando sia riscontrabile un difetto o una omissione nellesercizio di questi poteri. In concreto lallenatore non ha la possibilità materiale di seguire passo passo tutti gli allievi presenti al campo: egli quindi dovrà predisporre, con un minimo di comportamento prudenziale, tutti quegli accorgimenti che possano prevenire eventi dannosi. Saranno esenti da responsabilità quando gli eventi lesivi siano causati dallinosservanza degli ordini impartiti, perché chiaramente non è possibile individuare in capo agli allenatori un obbligo di costringere i propri atleti allobbedienza. È da ritenere che laffidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una società sportiva, comporta per questa e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con lattenzione richiesta dallà e dallo sviluppo psicofisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con conseguente possibilità di pregiudizio per la sua incolumità; tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dellaffidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità della società sportiva le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per lincolumità dello stesso. Discende dai richiamati principi la inopportunità di adottare disposizioni interne alla società sportiva dirette a richiedere ai genitori degli alunni la autorizzazione al rientro a casa di questi ultimi non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite liberatorie, concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità della società per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione). Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità della società per le lesioni eventualmente subite dallallievo dopo luscita dallimpianto sportivo, possono costituire avallo e prova della consapevolezza da parte della società stessa e dei suoi addetti della modalità di uscita dallimpianto sportivo degli allievi, con la conseguenza di risolversi, sul piano probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi. Il soggetto cui riaffidare gli allievi alluscita dallimpianto sportivo deve essere maggiorenne. Il problema della responsabilità civile, intesa in senso strettamente giuridico, si risolve attraverso la stipulazione di un contratto assicurativo che si prende in carico il risarcimento del danno.
De iure condendo Alla luce delle considerazioni che precedono si impone una riflessione ed una proposta. Altri professionisti (avvocati, medici, psicologi, ecc.) si avvalgono non dello stesso tipo di responsabilità dellallenatore sportivo, quanto invece dellart. 2236 c.c.: se la prestazione comporta la soluzione di problemi tecnici di specifica difficoltà, il prestatore dopera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Ed ancora, lart. 61 della legge n. 312/1980 stabilisce che la responsabilità patrimoniale degli insegnanti pubblici è limitata ai soli casi di dolo o di colpa grave nellesercizio della vigilanza sugli alunni. È auspicabile, quindi, che il Legislatore Statale riconosca la stessa limitazione di responsabilità anche agli allenatori sportivi. Comè noto, la colpa grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano. Come per gli altri professionisti, detta responsabilità andrebbe relegata alla colpa grave solo qualora lallenatore abbia dovuto affrontare problemi professionali di speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno. Non, si badi bene, per incuria o imprudenza, ritenendosi tali condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose.
* Lavvocato Giammario Schippa è presidente della Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. - L.N.D. - Comitato Regionale Marche
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